Quando gli interventi di risoluzione alternativa alle dispute (alcune delle quali trattate nelle altre pagine: pratica collaborativa, mediazione familiare, coordinazione genitoriale) non sono servite a prevenire o risolvere il conflitto genitoriale separativo, il giudice può richiedere una consulenza tecnica d'ufficio (CTU).
Cos'è la CTU
La CTU in ambito di separazione/divorzio e affidamento minori è la valutazione specialistica, conseguita mediante strumento di indagine ausiliario che permette al giudice di <<farsi assistere, per il compimento di singoli atti o per tutto il processo, da uno o più consulenti di particolare competenza tecnica>> art. 61 c.p.c. L'analisi approfondita del CTU riguarda tematiche quali i legami familiari esistenti tra genitori e figli, le caratteristiche personologiche dei genitori in separazione, le loro capacità genitoriali, le condizioni di affido che garantiscano la crescita sana e armonica del minore e il suo benessere psicofisico.
Cosa non è la CTU
La CTU è un processo di indagine finalizzato alla valutazione, pertanto non ha finalità di mediazione del conflitto né di psicoterapia, sebbene, in quanto strumento di promozione del benessere del minore e della famiglia, può essere utile anche per contenere il conflitto, individuare soluzioni condivise tra genitori e le risorse genitoriali, familiari, sociali utili per il cambiamento.
Il Consulente Tecnico di Parte (CTP)
Mentre il CTU è incaricato dal giudice, Il
CTP viene nominato dall’avvocato della stessa parte al fine di
garantire la corretta tutela dei diritti del proprio cliente
nell’ambito del processo.
Il CTP ha il diritto di assistere alle indagini del CTU, nonché di partecipare alle operazioni peritali mediante presentazione di istanze e osservazioni che dovranno essere considerate dal CTU. Il CTP partecipa alle udienze del Giudice ogni volta che vi interviene il CTU, pone Chiarimenti e controdeduzioni sui risultati delle indagini tecniche e può produrre a sua volta una relazione conclusiva.
Il CTP si accerta che il CTU e il CTP di controparte utilizzino metodologie e contenuti corretti e supportati dal dato rilevato durante l'indagine e dalla letteratura scientifica specialistica.
Anche lo psicologo CTP opera in conformità al codice deontologico degli psicologi e alle specifiche linee guida in ambito di psicologia giuridica (p.e. Protocollo di Milano): ha come interesse primario la tutela dei minori coinvolti, si astiene dall'ascoltarli direttamente o in occasioni esterne alla CTU, mantiene la propria autonomia professionale nel rapporto con la committenza (avvocato e cliente), esplicita i metodi e gli strumenti utilizzati, si ritira dall'incarico in caso di contrasto con l'etica professionale.
<<Anche i consulenti di parte mantengono la propria autonomia avuto riguardo all’interesse preminente del minore, rispetto a quello del proprio cliente. Il loro operato consiste nel contribuire criticamente alle ipotesi formulate nell’ambito della CTU e nell’adoperarsi affinché i CTU mantengano una reale equidistanza e neutralità tra le parti, utilizzino una metodologia corretta e svolgano il loro compito con strumenti adeguati e motivino le loro affermazioni e conclusioni. Il consulente di parte si adopera per aiutare il cliente (e l’avvocato) a meglio comprendere da un punto di vista psicologico i dati emersi durante la consulenza; inoltre, nel rapporto con il proprio cliente cerca di aiutarlo ad uscire dalla spirale del conflitto per favorire un livello più evoluto di collaborazione e di comunicazione tra le parti in causa. L’esperto dovrà sempre avere una funzione di filtro e di rielaborazione dei contenuti e dei significati di ciò che avviene durante gli incontri di consulenza, svolti alla presenza dell’altro coniuge/partner e/o del minore. Questo per evitare di amplificare il conflitto e per la tutela privacy delle parti coinvolte.>> (dal Protocollo di Milano, 2012).
Bigenitorialità, affido condiviso e
valutazione CTU-CTP
La Legge 8 febbraio 2006 n. 54 riconosce il diritto del figlio minorenne alla bigenitorialità, per cui « Anche in caso di separazione personale dei genitori il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno di essi, di ricevere cura, educazione e istruzione da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale. Art. 155. –
Come in molti altri ordinamenti anche nel nostro Paese viene dunque individuato l'istituto dell'’affido condiviso quale preferenziale per garantire al minore la bigenitorialità. Il giudice: Valuta prioritariamente la possibilità che i figli minori restino affidati a entrambi i genitori oppure stabilisce a quale di essi i figli sono affidati, determina i tempi e le modalità della loro presenza presso ciascun genitore, fissando altresì la misura e il modo con cui ciascuno di essi deve contribuire al mantenimento, alla cura, all’istruzione e all’educazione dei figli...
L’affidamento esclusivo del minore ad uno dei genitori o a soggetti terzi avviene solo nel caso in cui vi sia un serio e motivato pregiudizio agli interessi del minore stesso: «Art. 155-bis.
Conformemente alla Convenzione di New York sui Diritti del Fanciullo e della Convenzione di Strasburgo, << Il giudice dispone, inoltre, l’audizione del figlio minore che abbia compiuto gli anni dodici e anche di età inferiore ove capace di discernimento. art. 155 sexies c.c.). Anche l’opinione del minore deve essere tenuta in considerazione durante il procedimento giudiziario.
<<Ne discende che il “pregiudizio” e l’inidoneità genitoriale dovranno essere rigorosamente comprovati. Ogni considerazione concernente il miglior affidamento e luogo di abitazione del minore deve essere fondata e sostenuta sulla base dalle ricerche scientifiche più aggiornate, che indicano che il minore sviluppa un legame di attaccamento verso entrambe le figure genitoriali e trae vantaggio, in termini evolutivi, dal mantenimento di una relazione continuativa ed equilibrata in termini di tempo e suddivisione degli impegni educativi con entrambi i genitori>>. (Protocollo di Milano, 2012)
Obiettivo della Consulenza Tecnica:
<<Obiettivo della consulenza è
riportare al giudice la condizione psicologica e relazionale che
connota gli individui che compongono la famiglia, la coppia e il
sistema nel suo complesso, evidenziando punti di debolezza, punti
di forza, aree di criticità e risorse utili per attuare cambiamenti
evolutivi di segno positivo.
Particolare attenzione dovrà essere posta agli aspetti
“prognostici” della situazione famigliare (le risorse disponibili,
le eventuali potenzialità al cambiamento dell’intero nucleo
familiare, etc.) al fine di programmare e prevedere degli
interventi opportuni. La consulenza mira idealmente a una
restituzione di responsabilità genitoriale in cui le parti –anche
con l’aiuto dei propri CCTTPP – possano ricomporre la comunicazione
tra loro, con e sui figli, al fine di rispondere alle esigenze di
questi...
Nella valutazione delle capacità genitoriali, per regolare la frequentazione del minore con entrambi i genitori o eventualmente per escludere dall’affidamento uno o entrambi i genitori, l’esperto dovrà tener conto dei criteri minimi relativi alle capacità genitoriali, che riguardano essenzialmente la funzione di cura e protezione, la funzione riflessiva, la funzione empatica/affettiva, la funzione organizzativa (scolastica, sociale e culturale), e il criterio dell’accesso all’altro genitore. In particolare, l’esperto chiamato dal giudice a compiere l’accertamento dovrà valutare le competenze del genitore…
Altri compiti dell’esperto riguardano:
a) la valutazione qualitativa della relazione tra il minore ed
entrambi i genitori;
b) la valutazione delle principali cause del
conflitto parentale e dei possibili effetti sullo sviluppo
psico-sociale sui figli, tenendo conto che l’accesa conflittualità
tra i genitori, di per se’, non e’ ragione sufficiente a
giustificare l’indicazione al giudice per un affidamento esclusivo
ad uno solo dei genitori;
c) l’individuazione delle aree disfunzionali – siano esse di natura
relazionale (conflitti genitori-figli, tentativi di esclusione di
uno dei genitori da parte dell’altro genitore, etc.) oppure di
origine individuale (psicopatologia di un genitore, alcolismo,
tossicodipendenza, criminalità, instabilità comportamentale ed
affettiva) – e dei possibili riverberi negativi sullo sviluppo
psico-sociale dei figli, tenendo presente che così come la salute
mentale di per sé non coincide con l’adeguatezza genitoriale, allo
stesso modo la presenza di disturbi psicologici o di altri problemi
di natura psico-sociale non necessariamente compromette la
competenza genitoriale;
d) identificare le risorse potenziali e
residuali, del sistema familiare di cui tenere conto nella
pianificazione degli interventi che dovranno essere disposti a
sostegno della genitorialità;
e) identificare le risorse pubbliche e private presenti sul
territorio al fine di meglio pianificare gli eventuali interventi a
sostegno della famiglia.>> (Protocollo
di Milano, 2012).
Presso ogni tribunale italiano è istituito un Elenco dei CTU del Giudice, suddiviso per professionalità, tra le quali è presente anche quella dello psicologo.
Il tribunale, oltre alla specifica competenza tecnica in una determinata materia, considera, come fattori essenziali per l’iscrizione in tale elenco, la correttezza professionale e deontologica nonché una condotta morale specchiata (art.61 c.p.c. e relative norme di attuazione).
La Dott.ssa Claudia Piccinelli è iscritta nell'elenco dei CTU del Tribunale di Brescia e svolge attività di CTP in varie Città della Lombardia.
ulteriori informazioni sulla Consulenza Tecnica utilizzando il modulo di contatto dello Studio cliccando qui.
Oppure chiedere informazione sulla Consulenza Tecnica:
info@psicologiepiccinelli.it
+39 333 64 444 53
Via Bronzetti, 28 25086 Rezzato BS. Tel. 333 6444453. Fax
0302592238. P.IVA 02834120988 - Indirizzo email:
c.piccinelli@psicologiepiccinelli.it Posta Elettronica
Certificata: claudia.piccinelli.913@psypec.it